Il Sindaco riprende il discorso sulle polemiche relative ai lavori sulle strade non ancora iniziati, quando è stato lui in precedenza a promettere, prima l'estate 2023, poi autunno 2023, poi estate 2024, data riconfermata anche oggi dichiarando che l'asfaltatura di alcune strade inizierà "prima dell'estate".
Non contento, richiama il non conoscere (da parte di chi fa polemica) i tempi delle Pubbliche Amministrazioni, ma lui che promette l'esecuzione di lavori che non può mantenere, li conosce?
Si passa, poi, all'accordo con Cà Bianchina, dove alla mia richiesta se i Consiglieri saranno informati per tempo sul testo del medesimo, in modo da arrivare in Consiglio Comunale preparati, risulta non pervenuta la risposta e già da questo un'idea ce la possiamo fare.
Sul traffico in Via Fondo Reno il Sindaco ha dato il meglio di se cercando di far ricadere la responsabilità dei permessi dati ai mezzi delle biomasse, alla precedente responsabile della Polizia Municipale, quando invece sono stati firmati dall' attuale Comandante, chissà se ne era al corrente?
Per quanto riguarda il bilancio consuntivo, invece, abbiamo assistito al capolavoro del controsenso perché sono aumentati di numero e di entità i contenziosi e possibili contenziosi e la Maggioranza che fa ? Diminuisce il Fondo Rischio Contenzioso e spese potenziali nonostante la mia lettura di un testo normativo che spiega le regole basilari da seguire. Manifestata la mia perplessità e preoccupazione per un contenzioso preciso devo dire che considero maldestro pure il tentativo di incolpare la precedente amministrazione in relazione al non avere considerato il rischio dello stesso contenzioso, peccato che il contenzioso sia insorto in aprile 2022, ovvero con l' attuale Maggioranza in carica, forse la memoria inganna? Oppure non tutti conoscono gli atti. Vi è una CTU del tribunale del 2020 che dà ragione alla famiglia e un verbale di udienza del marzo 2023 in cui si consiglia caldamente di giungere a una soluzione bonaria. Per cui tornando al fondo contenzioso del bilancio, recentemente la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna si è espressa molto chiaramente in merito agli obblighi in capo all’ente e all’Organo di Revisione attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi.
Nella Deliberazione n. 27/2023/VSG dello scorso 8 febbraio la Sezione ribadisce: “che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l’ente e l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
– il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.”
Nella successiva Deliberazione n. 31/2023/PRSE sempre i Magistrati emiliani sottolineano ancora una volta come l’analisi delle situazioni di rischio e la quantificazione del fondo rischi contenzioso sia fondamentale per non rischiare di incorrere in situazioni di squilibrio derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio non opportunamente coperti dal fondo e da Sentenze a sfavore non considerate ai fini dell’accantonamento al fondo stesso.
Così si esprimono: “La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie – richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).”
Questi sono solo alcuni esempi dei controsensi di questa Maggioranza, che in ogni Consiglio Comunale non disdegna di smentire il loro modo di agire superficiale ed improvvisato nei fatti, salvo condire con parole, articoli, post, selfie, tutti autoreferenziali, nei moniti, come se i cittadini di Vigarano vedessero solo l'apparenza e non la sostanza.
di Agnese De Michele
capogruppo in consiglio comunale lista di opposizione Costruiamo il Futuro con Te.